Premessa
Nella ormai radicata cultura
del volontariato che esiste da decenni a Parabita, su iniziativa di alcuni
cittadini e delle Associazioni locali Carabinieri, Donatori Volontari di Sangue,
Iride e Italia Nostra, e stato deciso di istituire l’Associazione per la
Protezione civile con la quale si intende operare per portare soccorso alle
persone ed ai beni nelle occasioni che richiedono tali interventi e per
concorrere nelle attività di previsione e prevenzione delle calamità.
A Parabita la vita civile,
sociale, culturale e del volontariato ha avuto tra i protagonisti più attivi e
disinteressati il Prof. Franco Cataldi, recentemente scomparso. Egli è stato
valido docente ed educatore nonché protagonista instancabile di molte iniziative solidaristiche,
di volontariato e culturali contribuendo a far crescere la sensibilità e la partecipazione
dei cittadini alla vita della comunità.
Per tali ragioni si è
ritenuto, quale segno di riconoscenza e di gratitudine, di intitolare l’istituenda
Associazione di Protezione civile al Prof. Franco Cataldi , nella certezza che
in tale scelta si riconoscerà l’intera comunità parabitana.
Art. 1
Costituzione, sede e simbolo
E’ costituita l’«Associazione di Volontariato per la Protezione
Civile “Franco Cataldi” Parabita» con sede in Parabita alla Via Fratelli De
Jatta n.8.
Simbolo e denominazione dell’Associazione sono le tre ali
rotanti, emblema del Volontariato di Protezione Civile, con l’aggiunta della
dicitura «Protezione Civile “Franco Cataldi” Parabita»
Art. 2
Identità e scopi
Associazione è un organismo di volontariato senza scopo di
lucro, è democratica, apartitica ed aconfessionale, e si prefigge di organizzare
i propri associati per l'erogazione di opportuni servizi atti a tutelare la
collettività, l'ambiente e i beni dalle calamità attraverso assistenza e il
soccorso, nonché con la prevenzione e la previsione, utilizzando all'occorrenza
mezzi ed attrezzature idonee.
In tale contesto l'Associazione è impegnata ad organizzare corsi ed attività
addestrative, a costituire gruppi specializzati in relazione ai principali
rischi e calamità cui il territorio è soggetto, a fornire servizi de iniziative
nelle quali l'Associazione identifica i propri fini statutari, limitatamente
alle sue possibilità, alla copertura assicurativa dei Soci e all'equipaggiamento
individuale degli stessi.
L'Associazione inoltre, con le sue strutture disponibili, ha lo scopo di
individuare e coordinare radioamatori e CB (City Band) che dimostrano
particolare sensibilità ai problemi dell'emergenza e della pubblica utilità, ad
operare e collaborare nel raggiungimento degli obbiettivi statutari.
Ogni servizio prestato dall'Associazione è reso dalla collettività in modo
personale, spontaneo e gratuito nell'ambito della legge 11.08.1991 n.266, delle
cui agevolazioni la stessa gode essendo costituita per fini di solidarietà, ed
alle ulteriori disposizioni che saranno emanate dagli Organi Istituzionali
competenti.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri obbiettivi è impegnata ad
attivare tutte le iniziative che riterrà più idonee (incontri, studi, dibattiti,
convegni, seminati, corsi, pubblicazioni, stampati, manifestazioni, progetti,
trasmissioni, ecc.) per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, nonché a
collaborare con le istituzioni locali, con il mondo della scuola e con gli
organismi associativi presenti sul territorio.
L'Associazione si prefigge inoltre di coordinarsi con gli altri organismi
similari operanti nell'ambito provinciale e regionale per una migliore
organizzazione del servizio sul territorio.
Art. 3
Settori operativi
L'Associazione è impegnata con le sue energie a
rimuovere le case che possono determinare danni alle persone e ai beni
partecipando attivamente alla vita sociale della comunità e seguendo le attività
degli Enti locali.
I principali settori operativi dell'Associazione sono i seguenti:
a. Sicurezza dei cittadini;
b. Emergenza sanitaria;
c. Calamità naturali;
d. Tutela dei beni ambientali, storici, artistici e culturali;
e. Protezione animali.
L'Associazione è impegnata altresì ad elaborare
propri studi ed analisi sulle condizioni dei beni al fine di prevenire gli
eventi calamitosi, utilizzando all'occorrenza il contributo di esperti.
Art. 4
Mezzi finanziari a patrimoniali
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a. Beni mobili ed immobili di proprietà della
stessa o che ne diverranno di proprietà;
b. Eventuali fondi di riserva costituiti da
eccedenze di bilancio;
c. Eventuali lasciti, donazioni e contributi
elargiti dai Soci, da privati, da organismi pubblici o da atre Associazioni,
anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività e progetti;
d. Quote versate dai Soci;
e. Eventuali utili da attività sociali;
f. Rimborsi derivati da convenzioni.
Art. 5
Esercizio sociale. Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è limitata;
l'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consultivo e il bilancio preventivo per l'anno successivo, i quali
saranno sottoposti all'esame ed alla approvazione del Collegio dei Sindaci e
dell'Assemblea.
Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché
il loro valore approssimativo.
Art. 6
Soci
Possono essere soci tutti coloro di maggiore età - anche non residenti a Parabita -
che siano in regola con le disposizioni di Legge - dietro presentazione di relativa domanda ed accettazione del presente Statuto
e del regolamento interno.
I richiedenti che avranno ottenuto il consenso, con la maggioranza dei 2/3 da parte del
C.D., diverranno
Soci a tutti gli effetti, previo versamento della quota annuale.
I Soci sono tenuti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera
mettendo a disposizione, ove possibile, le loro specifiche professionalità.
Tutti coloro che, pur non avendo la maggiore età, intendono
far parte dell'Associazione possono aderire come simpatizzanti: essi non hanno diritto al voto e non svolgono attività di assistenza e soccorso.
I Soci possono essere Effettivi, Sostenitori, Onorari.
Si diventa Socio Effettivo ottemperando al primo e al secondo comma del presente
articolo.
I Soci Sostenitori sono coloro (persone fisiche o giuridiche) che, non potendo esercitare il servizio operativo, si impegnano
a versare una quota annuale che, nella misura minima, viene stabilita dal C.D.
Diventa Socio Onorario
colui che, per decisione del
Consiglio Direttivo con maggioranza minima dei 2/3, si è distinto per l'impegno profuso nel campo del volontariato e/o per essersi contraddistinto
in particolari azioni e servizi a favore della comunità locale.
La qualità di Socio si perde per dimissioni o espulsione; per l'espulsione,
con motivata argomentazione, deciderà il Collegio dei Probiviri.
Art. 7
I Soci sono tenuti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera, mettendo a disposizione,
ove possibile, le loro specifiche professionalità.
Per l'espletamento dei compiti emanati ad ogni Socio, l'Associazione riconosce il rimborso
per le sole spese nella misura preventivamente stabilita dal C.D. e/o dietro presentazione di adeguata attestazione.
Art. 8
Organi
Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente,
il Collegio dei Sindaci, i Probiviri.
Al Socio non è consentito il cumulo di più cariche; questo deve optare per una delle cariche a cui è
stato eletto. Nelle altre subentreranno quelli che seguono con maggior numero di voti.
Art. 9
Assemblea
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è convocata dal C.D. mediante comunicazione scritta diretta a
ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno una settimana prima di quello fissato per l'adunanza.
Esse possono essere
convocate anche su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.
Ciascun Socio, purché non sia membro del C.D.,
può rappreesntare un altro Socio della stessa categoria (non più di uno) che lo abbia munito di delega scritta.
L'Assemblea deve essere convovata in Parabita, anche fuori dalla sedesociale.
Art. 10
L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali
dell'Associazione, elegge i componeneti del C.D., del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. E' convocata entro e
non oltre il 30 Aprile di ogni anno.
Essa è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci;
in seconda convocazione con qualsiasi numero.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo dello
Statuto, sul patrimonio e su quant'altro ad'essa demandato per legge.
Per la sua validità occorre la presenza di almeno due
terzi dei Soci in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda.
Art. 11
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza di questi dal Vice Presidente, in mancanza
di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente, questi è coadiuvato dal Segretario e se necessario da due scrutatori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
I modi di valutazione possono essere: alzata di mano, appello nominale,
votazione segreta, acclamazione. Essi saranno adottati, in generale, a discrezione del Presidente.
Per l'elezione del C.D., ogni qualvolta lo richieda un Socio, sarà adottata la votazione segreta.
Art. 12
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci, riunita in
sessione Ordinaria.
La durata in carica è di tre anni e ciascun membro è rieleggibile alla scadenza del mandato.
Se vengono meno per dimissioni o altro motivo uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi non eletti il cui mandato
terminerà con quello dei Consiglieri rimasti in carica.
Se vengono meno contemporaneamente o nel corso del mandato più di
quattro consiglieri, si procederà alla rielezione dell'intero Consiglio.
Art. 13
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea
e ne convalida con la sottoscrizione i relativi verbali.
Il Consiglio Direttivo stabilisce all'inizio di ogni anno l'ammontare
delle quote sociali.
Art. 14
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta di almeno quattro dei suoi membri.
Pre la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Gli avvisi di convocazione saranno spediti prima di cinque giorni dalla data fissata; in caso di urgenza gli avvisi potranno
essere effettuati verbalmente almeno ventiquattro ore prima dalla riunione.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15
Segretaro
Il Segretario redige ogni atto dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei libri sociali e
dell'archivio.
Compila e sottoscrive insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la corrispondenza,
le tessere sociali e gli avvisi di convocazione.
Art. 16
Tesoriere
Il Tesoriere redige ogni atto dell'Associazione relativo ai mandati di pagamento, le reversali d'incasso e i bilanci annuali sia consuntivi che preventivi.
Art. 17
Collegio dei Sindaci
La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei
Sindaci composto da 5 membri (tre effettivi e due supplenti) eletti
dall'Assemblea tra i soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Sindaci controllano l'andamento amministrativo
dell'Associazione e possono esaminare, anche individualmente, i verbali e gli atti del Consiglio, controllare l'ufficio di
segreteria ed i libri contabili.
Il Collegio dei Sindaci, a maggioranza, è tenuto a convocare "ex bono et aequo" senza
formalità di procedura sulle eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, con l'esculsione
di ogni altra giurisdizione.
Art. 18
Probiviri
I Probiviri sono tre Soci nominati dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e sono riconfermati.
Essi sono chiamati a pronunciarsi e a giudicare "ex bono et aequo" senza formalità di procedura su eventuali controversie tra i Soci
e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, con l'esculsione di ogni altra giurisdizione.
Art. 19
Scioglimento dell'Associazione
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori.
In tal caso i beni posseduti saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
analogo settore o settori affini.
Art. 20
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni
previste dal Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia, ivi compresa la summensionata Legge 266/91, ed altre ulteriori
disposizioni che saranno emnate dagli Organi Istituzionali competenti.
Ogni modifica dello Statuto dovuta da disposizioni di Legge,
potrà essere approntata dal Presidente e deliberata dalle forme di Legge.
Ogni disposizione relativa alla vita interna
dell'Associazione non prevista dal presente Statuto, viene demandata al Regolamento interno.