CAP.
1°: Settori Operativi
Art. 1 -
SETTORI OPERATIVI
I settori operativi attraverso
i quali l’Associazione svolge le funzioni che la caratterizzano, come dall’art.
3 dello Statuto, sono:
- La sicurezza dei cittadini;
- L’emergenza sanitaria;
- Le calamità naturali;
- La tutela dei beni
ambientali, storici, artistici e culturali;
- La protezione degli animali.
Per ognuna di queste funzioni viene individuato un gruppo di soci volontari i quali
prestano la loro opera gratuitamente e seguendo le direttive del presente
Regolamento e del
coordinatore.
Art. 2 -
STRUTTURAZIONE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO.
Ogni gruppo è composto da un minimo di CINQUE soci volontari.
Ad ogni gruppo è preposto un
coordinatore quale responsabile del gruppo medesimo.
Tale carica si assume per
elezione da effettuarsi con le modalità di cui all’
art. 4 del presente Regolamento in seno al gruppo medesimo.
Art. 3 -
REQUISITI PER LA ELEZIONE DEL COORDINATORE.
Non possono essere eletti alla
carica di coordinatore, e se eletti decadono, tutti i soci che:
a) non sono in regola con il
pagamento delle quote sociali;
b) non sono iscritti nel libro
dei soci da almeno un anno.
c) hanno in corso una causa di espulsione presso il Collegio dei Probiviri;
d) rivestano la carica di
coordinatore in altro gruppo operativo.
Art. 4 -
MODALITA’ PER LA ELEZIONE DEL COORDINATORE.
La nomina del Coordinatore e del Vice Coordinatore viene effettuata dal Consiglio Direttivo tra i partecipanti al Gruppo Operativo o del Consiglio Direttivo stesso,
sentiti i componenti dello stesso Gruppo .
Di ogni nomina viene redatto apposito verbale da riportare in apposito registro vidimato.
Per lo svolgimento della elezione a scrutinio segreto occorre un segretario
verbalizzante; due scrutatori e un presidente di seggio i quali provvedono a
vidimare le schede.
Di ogni
elezione è redatto un apposito verbale da riportare in apposito registro
vidimato.
E’ eletto coordinatore il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di preferenze è
eletto il socio più anziano di età e se ancora vi osti
quello da più tempo iscritto sul libro dei soci.
Il coordinatore eletto deve
essere ratificato dal Consiglio Direttivo il quale se non vi provvede per
giustificato motivo si indicono altre elezioni.
Il coordinatore ratificato nomina un vice-coordinatore di sua fiducia che espleta le di
lui funzioni in caso di suo impedimento o assenza.
Il vice-coordinatore decade se
decade il coordinatore da cui è stato nominato.
Art. 5 -
COMPITI DEL COORDINATORE.
Il coordinatore:
a) informa il Consiglio
Direttivo, almeno mensilmente o quando il Consiglio Direttivo lo reputi
necessario, delle attività svolte dal gruppo da lui presieduto.
b) coordina la
attività del gruppo e a tal uopo:
1) predispone schede e orari di servizio;
2) indirizza i soci del gruppo verso le mansioni a cui il
gruppo è preposto.
3) redige giornalmente un
resoconto delle operazioni effettuate;
4) coordina qualsiasi altra attività inerente il settore.
5) provvede alla consegna ed al ritiro dei capi di
vestiario, degli accessori e delle attrezzature.
Art. 6 - DURATA
DELLA CARICA DEL COORDINATORE:
Il coordinatore dura in carica
tre anni e comunque sino alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo dal quale è ratificato ed è rieleggibile.
Da tale carica si decade per
dimissioni, impedimento o incompatibilità.
Art. 7 -
REVOCA, DIMISSIONI O IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL COORDINATORE.
Se nel corso della sua carica
il coordinatore si dimette, incorre in una situazione
prevista dall’art. 3, oppure in una causa che gli impedisca di svolgere
adeguatamente
le proprie funzioni,
la di lui carica è ricoperta dal candidato coordinatore che ha ottenuto
nell’ordine il maggior numero di preferenze.
Anche in
questo caso vale il principio di cui al comma 6 dell’art. 4 del presente
Regolamento.
Art. 8 -
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ TRA IL COORDINATORE E IL GRUPPO.
Nel caso di incompatibilità
tra uno o più membri del gruppo e il Coordinatore, il Coordinatore riferisce al
Consiglio Direttivo, il quale adotta i provvedimenti necessari.
CAP. 2°: Soci e quote sociali.
Art. 9 - MODALITA
DI CORRESPONSIONE QUOTA SOCIALE.
Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato entro il 31 Marzo dell’anno a cui la quota si riferisce, e comunque entro e non oltre la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 10 -
COMPORTAMENTO DEI SOCI.
I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera
sociale e di eventuali quote mensili o con altre
periodicità in relazione alle attività della Associazione;
2) alla osservanza
dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso
versamenti di
quote straordinarie.
I soci sono espulsi, radiati o
sospesi, secondo i provvedimenti che il collegio dei Probiviri riterrà più
opportuni, per i seguenti motivi:
a) quando con il loro
comportamento possa derivare nocumento all’immagine e al buon nome della Associazione;
b) quando si approprino
indebitamente del materiale o beni appartenente
all’Associazione;
c) quando per comportamento
negligente arrechino danno al materiale o beni dell’Associazione;
d) quando utilizzino
impropriamente le attrezzature della Associazione;
e)
quando tra soci vi siano dei diverbi che non siano portati nelle sedi preposte;
f) quando siano incorsi in
denunce penali;
g) quando nell’espletamento
delle loro funzioni abbiano provocato, per comportamento negligente, danno a
cose o persone;
h) quando non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni
prese dagli organi sociali;
Le espulsioni, le radiazioni e
le sospensioni saranno decise dal Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso reclamo.
I soci morosi per 2 anni consecutivi, verranno considerati dimissionari e cancellati dal registro dei soci, potranno essere riammessi previa presentazione di domanda di iscrizione.
Tali riammissioni saranno
deliberate dal Consiglio Direttivo.
CAP. 3° - Organi dell’Associazione.
Art. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo può,
per l’espletamento di alcune
funzioni, eleggere, per alzata di mano, un comitato ristretto, composto da non
più di quattro consiglieri.
Il comitato termina il proprio
incarico relazionando all’intero Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta
lo ritenga necessario il Presidente o ne
facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
In assenza del Presidente la
riunione sarà presieduta dal Vicepresidente, se assenti sono il Presidente e il
Vice-presidente la riunione sarà presieduta dal
Segretario.
Art. 12 -
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
- predispone entro il 31/03 le bozza di bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- predispone entro il 31/03 la
bozza di bilancio preventivo dell’anno in corso;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e dal presente
Regolamento interno sulla base delle linee approvate dall'Assemblee dei soci;
- cura l'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- compila i progetti per
l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipula tutti gli atti e
contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- compie tutte le operazioni
per l’ordinaria gestione dell’Associazione.
- formula il Regolamento
interno da sottoporre alla approvazione
dell'Assemblea;
- favorisce la partecipazione dei soci alle attività del Associazione.
Art. 13 -
COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
Il Presidente ha la
rappresentanza e la firma sociale.
In caso di assenza
o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al
Vice-Presidente o con delega a un componente l'ufficio di presidenza.
Art. 14 -
DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO.
Il Segretario della Associazione:
1) cura tutta la
corrispondenza della Associazione
e la corretta tenuta dei libri sociali;
2) predispone gli inviti da
mandare ai Consiglieri del Consiglio Direttivo e ai Soci della
Associazione;
3) redige i verbali delle Sedute
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e
dell’Assemblee della Associazione.
Il Tesoriere ha la cassa della Associazione in tutte le forme che riterrà opportune
per un ottimale impiego del denaro sociale.
Per l’espletamento delle
incombenze di ordinaria amministrazione, al Tesoriere
è affidata una piccola cassa nel limite massimo di spesa di € 25,00
mensili.
Se nel corso del mese tale
limite non è sufficiente, si provvede al suo reintegro previa
delibera del Consiglio Direttivo.
Tuttavia se durante il mese
tale somma non è stata impiegata, tale residuo costituisce il limite di spesa del mese successivo.
Art. 15 -
DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE AI SOCI.
Il socio, per l’espletamento
del compito a lui affidato, deve essere munito di delega firmata
rispettivamente:
1) dal Tesoriere per i soci ordinari,
per i membri del consiglio direttivo e per il coordinatore;
2) dal Presidente per il Tesoriere;
3) dal Coordinatore per i membri di un gruppo operativo;
Per i compiti a loro affidati
saranno riconosciute il rimborso delle spese sostenute.
Per la determinazione della
misura del rimborso delle spese, il Tesoriere, si
attiene a quanto segue:
1) SPESE SOSTENUTE PER VIAGGI
E TRASFERTE:
Per i costi dei
carburanti devono essere documentati su
schede-carburanti preventivamente intestate e vidimate dal Tesoriere, il quale
ha l’obbligo di confrontarli con i costi
chilometrici
stabiliti dall’A.C.I.
E’ fatto obbligo al delegato
segnare per ciascun incarico affidato il chilometraggio iniziale e finale.
I costi per percorsi
Autostradali devono essere certificati mediante fatture rilasciate dalla
società autostrade.
2) SPESE PER TELEFONIA
I costi per telefonia sono
riconosciuti nel limite massimo di € 25,00 per incarico.
3) SPESE PER ALBERGHI E
RISTORANTI
I costi per alberghi e
ristoranti sono rimborsati nel limite di spesa preventivamente deliberata dal
Consiglio Direttivo.
I costi per alberghi e
ristoranti devono essere certificati mediante ricevute-fiscali intestate
all’Associazione e alla persona incaricata.
4) SPESE PER DANNI
I costi per danni che siano causati per cause non imputabili al delegato sono
rimborsati nelle seguenti misure:
1) per
danni causati a terzi: nel limite massimo di € 258,00.
2) per
danni causati da terzi: nel limite massimo di € 258,00.
3) per
danni causati agli autoveicoli: nel limite massimo di € 258,00.
5) ALTRI COSTI NON ALTROVE
CLASSIFICABILI.
Per i costi non altrove
classificabili è riconosciuto un rimborso nel limite massimo di € 51,65.
Art. 16 -
CONTENUTO DELLA DELEGA AI SOCI.
Per
ogni incarico affidato deve essere predisposta apposita
delega secondo lo schema di cui all’allegato A.
La delega deve essere firmata:
1) dal Tesoriere se l’incarico
riguarda un consigliere del Consiglio direttivo, la Presidenza della Associazione o un Coordinatore;
2) dal Coordinatore se
l’incarico riguarda un socio appartenente ad un gruppo operativo;
3) dal Presidente se l’incarico riguarda il Tesoriere.
Delle attrezzature, dei materiali, delle
suppellettili e corredi.
Art. 17
– UTILIZZO ATTREZZATURE E DI OGNI BENE
DELL’ASSOCIAZIONE .
L’utilizzo delle
attrezzature e di ogni
altro bene mobile e/o immobile dell’Associazione deve avvenire secondo la
diligenza del buon padre di famiglia e comunque secondo l’uso
cui esse
sono destinate.
Art. 18
– GESTIONE DEL MATERIALE .
Alla gestione di tutto il
materiale della Associazione è preposto un componente del
Consiglio Direttivo il quale è responsabile dell’utilizzo o smarrimento delle
stesse.
Il Consigliere ha l’obbligo di
redigere con cadenza annuale un inventario delle attrezzature e materiali di
proprietà della Associazione o in dotazione alla
stessa indicando il loro
stato
d’uso.
In tale inventario non vanno
inseriti i beni d’uso quotidiano (cancelleria ecc.).
Detto inventario sarà
aggiornato nel corso dell’anno al momento dell’acquisto o della donazione.
Art. 19 –
CONSEGNA E RITIRO DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE .
Per l’utilizzo del materiale e
delle attrezzature che riguardino delle mansioni dei
gruppi operativi deve
essere
utilizzata e compilata un’apposita scheda come da allegato B.
Essa deve essere firmata dal componente del gruppo operativo all’atto del ritiro e dal
Coordinatore del gruppo all’atto della riconsegna.
Art. 20
– MODIFICA REGOLAMENTO.
Il presente Regolamento può
essere modificato dall’Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria o straordinaria,
ogniqualvolta lo si ritiene necessario con la
maggioranza dei
due terzi
degli intervenuti in prima convocazione e dei tre quarti in seconda
convocazione.